Gen 27 2009

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale

Category: Mondo animalegiorgio @ 01:36

 

 

Il testo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI
DIRITTI DELL’ANIMALE è stato adottato dalla Lega
Internazionale dei Diritti dell’Animale e dalle Leghe
Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale
sui Diritti dell’Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre. 1977

Preambolo



Considerato che ogni animale ha dei diritti;



Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno
portato e continuano
a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;



Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto
all’esistenza delle
altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle
specie nel mondo;



Considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne
minacciano;



Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al
rispetto degli
uomini tra loro;



Considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare,
comprendere,
rispettare e amare gli animali.



 

 

Si proclama:



 

Art. 1 – Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli
stessi diritti
all’esistenza.



 

Art. 2 – a) Ogni animale ha diritto al rispetto; 

b) L’uomo, in quanto specie
animale, non può
attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli
violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; 

c)
Ogni animale ha
diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.



 

Art. 3 – Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti
crudeli; 

b) se la
soppressione di un animale è necessaria, deve essere instantanea, senza
dolore, nè angoscia



 

Art. 4 – a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a
vivere libero nel
suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di
riprodursi; 

b) Ogni
privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo
diritto.



 

Art. 5 – a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell’ambiente
dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle
condizioni di vita e di
libertà che sono proprie della sua specie; 

b) Ogni modifica di questo ritmo
e di queste
condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.



 

Art. 6 – a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una
durata della vita
conforme alla sua naturale longevità; 

b) L’abbandono di un animale è un atto
crudele e
degradante.



 

Art. 7 – Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di
durata e intensità di
lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.



 

Art. 8 – a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o
psichica è
incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica,
scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; 

b) Le
tecniche
sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.



 

Art. 9 – Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere
nutrito,
alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e
dolore.



 

Art. 10 – a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;


b) Le esibizioni
di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili
con la dignità
dell’animale.



 

Art. 11 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è
un biocidio, cioè
un delitto contro la vita.



 

Art. 12 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali
selvaggi è un
genocidio, cioè un delitto contro la specie; 

b) L’inquinamento e la
distruzione dell’ambiente
naturale portano al genocidio.



 

Art. 13 – a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; 

b) Le scene
di violenza di cui
gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione
a meno che non
abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.



 

Art. 14 – a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali
devono essere
rappresentate a livello governativo; 

b) I diritti dell’animale devono essere
difesi dalla legge
come i diritti dell’uomo.

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